Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un’obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell’impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante. Le due dichiarazioni – di cui consta il negozio fiduciario – non si fondono unitariamente, trattandosi di negozi collegati, di disposizione l’uno e di obbligazione l’altro, ognuno dei quali produce gli effetti giuridici che gli sono propri. All’effetto reale del trasferimento in favore del fiduciario si associa, dunque, l’effetto obbligatorio del pactum fiduciae, che si sostanzia anche nell’obbligo del fiduciario di retrocedere al fiduciante il diritto sul bene oggetto dell’accordo, entro il termine convenuto, o al verificarsi delle condizioni pattuite, o a semplice richiesta. In tal guisa, la dichiarazione con cui l’avente causa riconosce il carattere fiduciario dell’intestazione e si impegna al ritrasferimento è riconducibile alla promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c.
La mancata retrocessione o il compimento da parte del fiduciario di atti che pregiudicano la retrocessione stessa integrano un inadempimento che, per la sua gravità, dà luogo a risoluzione del negozio.