L’eccezione di prescrizione dell’azione, sollevata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 167 cpc, è tardiva in quanto eccezione in senso proprio non rilevabile d’ufficio.
L’illecito gestorio, relativamente al danno arrecato dall’amministratore alla società amministrata, ha natura contrattuale, con conseguente applicazione a carico degli amministratori di società degli oneri probatori conseguenti e presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.: sul creditore della obbligazione inadempiuta grava l’onere di dimostrare il danno e la sua genesi eziologica dalla condotta inadempiente dell’obbligato, su quest’ultimo grava, al contrario, l’onere di ‘discolparsi’, ovverosia di provare che inadempimento non vi è stato ovvero di essere stato impossibilitato a rendere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. Nel valutare l’illecito gestorio non bisogna confondere il piano della causalità materiale da quello della colpevolezza per cui va prima accertato se il dedotto inadempimento abbia negli effetti arrecato un danno, ad esso riconducibile e, soltanto qualora sia stato accertato positivamente tale primo dato, potrà passarsi allo scrutinio successivo, quello propriamente inerente il giudizio di valore, della colpa.
Le eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non godono di alcuna rilevanza in assenza di danno effettivo, assenza che vale di per sé ad inibire l’indagine, naturalmente assorbita, sulla sussistenza o meno di colpa da parte dell’amministratore nel compimento degli atti distrattivi a lui imputati e qualificati come inadempimento degli obblighi gestori