Alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., il requisito della gravità delle condotte degli amministratori postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge – e segnatamente delle norme civili, penali, amministrative e tributarie – e dello statuto nonché, in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c., delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo, doloso o colposo, di amministratori e sindaci, poiché il procedimento non è direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma è volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria ed è privo di finalità sanzionatoria.
Quando l’ispezione giudiziale abbia confermato le gravi irregolarità denunciate [nella specie, perdita della continuità aziendale con attività di fatto interrotta, totale assenza di assetti organizzativi e amministrativi, mancata redazione del bilancio], in violazione dei doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c., e l’organo amministrativo persista nell’inerzia rispetto alle verifiche dell’ispettore e alla tempestiva adozione dei rimedi, si impone l’adozione della misura più grave prevista dall’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, che può essere individuato nello stesso ispettore in ragione della conoscenza già acquisita della vicenda societaria; la convocazione dell’assemblea disposta dagli amministratori il giorno prima dell’udienza e non comunicata a tutti i soci non vale a escludere la misura.
Il decreto di revoca degli amministratori e di nomina dell’amministratore giudiziario è immediatamente efficace, anche se reclamabile, in forza dell’art. 92, comma 1, disp. att. c.c., che priva l’imprenditore dell’amministrazione della società dalla data del decreto, e dell’art. 103 disp. att. c.c., disposizioni speciali rispetto all’art. 741 c.p.c. e coerenti con la natura cautelare del provvedimento; quando l’intero consiglio di amministrazione di una s.p.a. è revocato, gli atti degli organi revocati, comprese la redazione e l’approvazione dei progetti di bilancio e la convocazione dell’assemblea, sono inefficaci.
Le spese dell’ispezione sono a carico della società quando il ricorso ex art. 2409 c.c. sia stato presentato dal collegio sindacale, e a carico della società sono sempre le spese dell’amministrazione giudiziaria, da liquidarsi all’esito dell’incarico ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.c.; l’ispettore giudiziario rientra tra gli ausiliari del giudice di cui all’art. 68 c.p.c. e il suo compenso si liquida secondo gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., mentre le spese del procedimento seguono la soccombenza degli amministratori revocati.