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Tribunale di Firenze, 27 Maggio 2025

Nomina dell’esperto ex art. 2473, comma 3, c.c.: oggetto del procedimento di volontaria giurisdizione e contestazioni sull’an del recesso

Tribunale di Firenze, 27 Maggio 2025
Nomina dell’esperto ex art. 2473, comma 3, c.c.: oggetto del procedimento di volontaria giurisdizione e contestazioni sull’an del recesso

La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato accordo sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione: non già una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì un’integrazione ab externo del contenuto del negozio a opera di un terzo esperto e imparziale, mentre il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata per i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. Il procedimento si definisce con un decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non statuisce sui diritti a definizione di un conflitto e non è idoneo al giudicato.

Poiché la devoluzione al perito della stima sul solo quantum debeatur presuppone, a monte, una convergenza di volontà sui restanti aspetti della vicenda negoziale, le contestazioni della società sull’esistenza stessa del diritto di recesso, sulla sussistenza di una delle ipotesi che ne legittimano l’esercizio e sulla validità ed efficacia della dichiarazione [nella specie, recesso ex art. 838-bis c.p.c. per soppressione della clausola compromissoria, contestato per inapplicabilità ratione temporis della norma, apocrifia della firma e inosservanza delle forme statutarie] esulano dall’oggetto legislativamente tipizzato della procedura camerale e non possono essere esaminate neppure incidenter tantum, implicando poteri istruttori e di cognizione non spettanti al collegio adito; in tal caso è inammissibile anche la richiesta di nomina dell’esperto, perché il disaccordo sul quantum richiesto dalla legge presuppone l’assenza di disaccordo sull’an, e quantomeno sulla circostanza dell’avvenuta fuoriuscita del socio dalla compagine, e la questione pregiudiziale va risolta con un giudizio di accertamento a cognizione piena introdotto con citazione. Il ricorrente che, già edotto delle contestazioni sull’an, introduca ugualmente il procedimento di volontaria giurisdizione soccombe sulle spese.

Data Sentenza: 27/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RVG 5106 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Gian Maria Celardi
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