Ricerca Sentenze
Tribunale di Bari, 6 Febbraio 2024, n. 503/2024

Obbligazioni convertibili Veneto Banca collocate dalla controllata: legittimazione passiva e risoluzione per difetto di informazione

Tribunale di Bari, 6 Febbraio 2024, n. 503/2024
Obbligazioni convertibili Veneto Banca collocate dalla controllata: legittimazione passiva e risoluzione per difetto di informazione

Il d.l. n. 99/2017, che ha escluso dalla cessione a Intesa Sanpaolo i debiti e il contenzioso delle banche venete in liquidazione coatta derivanti dalla commercializzazione di loro azioni e obbligazioni subordinate o convertibili, si applica alle sole banche in liquidazione e non alle loro controllate che abbiano collocato quei titoli presso la propria clientela. Resta pertanto passivamente legittimata la banca controllata, poi incorporata nella cessionaria, mentre le domande originariamente proposte contro la banca posta in liquidazione coatta nel corso del giudizio diventano improcedibili ai sensi dell’art. 83 t.u.b., senza che la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione determini l’estinzione.

La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto stipulato per iscritto, ma ne legittima la risoluzione per inadempimento, e la natura contrattuale della responsabilità supera l’eccezione di prescrizione quinquennale. L’intermediario deve fornire un’informazione adeguata in concreto sulla natura e sui rischi dello specifico strumento, come le obbligazioni convertibili non quotate e fortemente illiquide, anche all’investitore che si sia dichiarato propenso al rischio, e non basta la dichiarazione di avere preso visione del prospetto, priva di valore confessorio; la risoluzione va pronunciata quando il profilo effettivo del cliente, medio e con finalità previdenziali, sia inconciliabile con quello attribuitogli in sede di profilatura e con l’investimento proposto.

Per effetto della risoluzione l’intermediario restituisce il capitale investito, secondo le regole dell’indebito, con gli interessi legali dalla domanda e senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta, e l’investitore i titoli; dal capitale si detraggono le cedole percepite e gli indennizzi ricevuti dal Fondo indennizzo risparmiatori, e va respinta la domanda risarcitoria in difetto di prova di un danno ulteriore.

Data Sentenza: 06/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Paola Cesaroni
Registro: RG 4685 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/09/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

Mostra tutto
logo