Nell’azione di rivendica del brevetto ai sensi dell’art. 118 c.p.i. proposta dall’inventore contro la società titolare, in difetto di eccezione di decadenza per il decorso del biennio dalla concessione la domanda va esaminata nel merito. La cessione o la licenza del brevetto non richiedono la forma scritta e possono essere provate con testimoni e presunzioni, nei limiti degli artt. 2721 ss. c.c.; tuttavia, quando l’accordo allegato dall’attore si articoli in più pattuizioni specifiche [nella specie, titolarità della privativa all’inventore, sfruttamento economico alla società senza potere di disposizione, ripartizione delle spese di brevettazione e successiva valutazione dell’invenzione], ciascuna di esse deve essere partitamente dimostrata, e non basta una generica dichiarazione, di contenuto valutativo, attribuita al legale rappresentante della società e rivolta a un terzo.
La domanda subordinata fondata sull’intestazione fiduciaria della titolarità del brevetto alla società, con pactum fiduciae di ritrasferimento, richiede la prova del contenuto dell’accordo sottostante all’interposizione reale e va rigettata quando tale prova manchi del tutto e la ricostruzione sia incompatibile con quella proposta in via principale; lo stesso vale per la pretesa di comproprietà della privativa fondata su un’asserita società di fatto con la titolare. Il conferimento del brevetto in società non deve necessariamente avvenire al momento della costituzione, sicché è plausibile la ricostruzione secondo cui l’inventore, socio di fatto della società attraverso la partecipazione e la carica del figlio, vi abbia conferito la titolarità dell’invenzione, rimanendone il designato inventore.
Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto sono poste a carico dell’attore soccombente, ancorché questi non abbia proposto domande nei suoi confronti; non sussiste responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quando l’infondatezza della domanda sia emersa solo all’esito dell’istruttoria orale e documentale.