La sistematica diserzione, da parte dei soci, delle assemblee convocate dal liquidatore per l’approvazione del bilancio e, dopo le sue dimissioni con effetto immediato, per la nomina del successore, rende impossibile la sostituzione del liquidatore in sede assembleare e integra il presupposto della nomina giudiziale ex art. 2487, comma 2, c.c., su ricorso dello stesso liquidatore dimissionario; l’inerzia assembleare, unita al mancato riscontro alle richieste di versamenti volontari a fronte della situazione debitoria, arreca grave pregiudizio al corretto espletamento della fase di liquidazione, con potenziale danno per i creditori sociali, la società e i terzi, e giustifica la dichiarazione di immediata efficacia del decreto di nomina, da iscrivere nel registro delle imprese a cura del liquidatore nominato.