Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente; l’utilizzatore informato è una figura intermedia tra il consumatore medio, rilevante in materia di marchi, e l’esperto dotato di competenze tecniche approfondite, capace di cogliere differenze non visibili a uno sguardo poco attento. L’impressione generale va apprezzata con un giudizio sintetico sull’interazione delle singole parti con il tutto, tenendo conto, per i mobili imbottiti, di materiali, forme e proporzioni, lavorazioni ed elementi decorativi arbitrari; in un settore estremamente affollato anche differenze di singole parti, se apprezzabili nell’aspetto complessivo, possono produrre un’impressione generale differente.
È privo di carattere individuale, e non può fondare la tutela cautelare, il modello comunitario registrato di divano angolare che, rispetto alle anteriorità, presenti tipologia, forme, proporzioni e lavorazioni identiche o molto simili e se ne distingua solo per dettagli trascurabili; va esclusa la contraffazione del modello valido quando il prodotto del concorrente se ne differenzi per braccioli, piedi, schienale, poggiatesta e forma della seduta angolare. L’imitazione servile di un prodotto non registrato è esclusa quando il resistente documenti di commercializzare il proprio prodotto da epoca anteriore [nella specie, dal 2013 con catalogo e fatture]; il rigetto del ricorso comporta la revoca del sequestro concesso inaudita altera parte, restando assorbita l’eccezione di inefficacia del decreto per tardiva notifica.