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Tribunale di Bari, 15 Settembre 2025

Responsabilità dei sindaci per omessa reazione, periculum nel sequestro conservativo verso i coobbligati e limite risarcitorio del nuovo art. 2407 c.c.

Tribunale di Bari, 15 Settembre 2025
Responsabilità dei sindaci per omessa reazione, periculum nel sequestro conservativo verso i coobbligati e limite risarcitorio del nuovo art. 2407 c.c.

In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi sussistente quando i sindaci, pur avendo rilevato criticità nella gestione e manifestato osservazioni o dissenso in sede di approvazione dei bilanci, abbiano omesso di attivare gli ulteriori strumenti reattivi loro attribuiti dall’ordinamento, quali, in relazione alla gravità e continuità delle irregolarità gestorie, la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., la sollecitazione degli adempimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e ogni altra iniziativa idonea ad assicurare una vigilanza effettiva, sostanziale e non meramente formale sull’operato degli amministratori; ne consegue che la responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. non richiede l’individuazione di specifici atti commissivi, ma può fondarsi anche sull’omissione delle condotte doverose che avrebbero potuto impedire o attenuare il danno.

In materia di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il periculum in mora può desumersi anche dalla sola oggettiva insufficienza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito azionato, non essendo necessaria, in presenza di una garanzia patrimoniale già inadeguata, la concorrente dimostrazione di specifici atti di depauperamento; in caso di obbligazione solidale, tale requisito va valutato con riguardo alla posizione di ciascun debitore, ma resta escluso quando almeno uno dei coobbligati sia in grado di soddisfare integralmente il credito (circostanza quest’ultima che non ricorre ove i beni allegati a garanzia consistano soltanto in quote indivise di proprietà immobiliare, inidonee ad assicurare una piena e concreta capienza esecutiva).

Ai fini dell’applicazione del novellato art. 2407, comma 2, c.c., il limite parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco integra un tetto massimo della responsabilità patrimoniale risarcitoria e non coincide con la misura del danno risarcibile, né consente di identificare quest’ultimo con la sola somma dei compensi percepiti.

Data Sentenza: 15/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 5324 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Jacopo Coppola
Jacopo Coppola

Dottore in Giurisprudenza e Praticante avvocato del Foro di Milano. Nell'ottobre 2025 consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con voti 110/110, discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo "La ricapitalizzazione della società nel concordato preventivo: tra diritto societario e concorsuale", relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Vicari. Esercita l'attività professionale presso lo Studio Legale Avv. Prof. Giorgio De Nova, principalmente in materia contenziosa (giudiziale e arbitrale) legata al diritto civile e commerciale.

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