Ai sensi dell’art. 2409 c.c., le gravi irregolarità devono essere attuali, tali da far sì che nessun provvedimento possa essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto (non potendo intervenire l’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai immodificabili).
Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, ossia comportare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative tale da provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
In tale contesto, il giudizio del Tribunale non può basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilievi critici, ma è necessario che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non dando luogo a prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società.