Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venir meno automaticamente il periculum in mora, poiché il resistente potrebbe riprendere la condotta senza incorrere in sanzioni; il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull’attuale persistenza del pericolo alla luce delle circostanze del caso, e può ritenere cessata la materia del contendere quando l’impegno a non commercializzare il prodotto contestato, assunto in udienza, sia assistito dalla promessa di una penale per ogni futura violazione di importo pari a quello richiesto nel ricorso [nella specie, rivenditore non produttore del prodotto asseritamente in contraffazione].
All’udienza di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il giudice valuta la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza entrare nel merito della lesione del diritto: la verifica degli esiti ha carattere formale, limitata alla rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti e alla loro astratta idoneità a fondare nel giudizio di merito la prova della violazione, e il periculum rilevante non è quello incombente sul diritto sostanziale, ma quello di dispersione delle prove nelle more del giudizio di merito. Il giudice autorizza i soli difensori, con esclusione della parte ricorrente, ad accedere ai documenti acquisiti e a estrarne copia nel rispetto del segreto professionale.