Nel concordato preventivo omologato, la legittimazione del liquidatore giudiziale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è circoscritta ai crediti risarcitori compresi nel piano concordatario omologato e nel relativo perimetro liquidatorio. Ne consegue che, ove il piano contempli soltanto l’eventuale azione nei confronti dell’ex amministratore in relazione a uno specifico illecito, il liquidatore non è legittimato a promuovere una diversa azione ex art. 2486 c.c. nei confronti dell’amministratore, dei sindaci e dei revisori [nella specie, azione per indebita prosecuzione dell’attività promossa dopo che il piano aveva trovato integrale esecuzione con il pagamento dei chirografari nella percentuale prevista].
Dopo la nomina del liquidatore giudiziale, il liquidatore volontario non è legittimato a proporre, nell’interesse dei creditori concordatari, un’azione sociale di responsabilità non compresa nel piano. Egli conserva la legittimazione ad agire solo nell’interesse e a beneficio della società.
Le domande riconvenzionali di sindaci e revisore volte al pagamento di compensi maturati anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato vanno rigettate, poiché i relativi crediti sono soggetti agli effetti esdebitatori dell’omologazione ai sensi dell’art. 184 l. fall.; quelli sorti successivamente, collocati in prededuzione nel piano di riparto, si presumono soddisfatti secondo il piano.