Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venir meno automaticamente il periculum in mora, poiché il resistente potrebbe riprendere la condotta senza incorrere in sanzioni; il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull’attuale persistenza del pericolo alla luce delle circostanze del caso, e può dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande cautelari diverse dalla descrizione quando il rivenditore, non produttore del prodotto contestato, si impegni in udienza a non commercializzarlo e a distruggerne le giacenze, con la promessa di una penale per ogni futura violazione di importo pari a quello richiesto nel ricorso.
All’udienza di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il giudice valuta la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza entrare nel merito della lesione del diritto: la verifica degli esiti ha carattere formale, limitata alla rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti e alla loro astratta idoneità a fondare nel giudizio di merito la prova della violazione, e il periculum rilevante non è quello incombente sul diritto sostanziale, ma quello di dispersione delle prove nelle more del giudizio di merito. La descrizione va confermata quando il suo esito ne riveli il carattere non esplorativo, tanto più se il resistente non si opponga; il giudice autorizza i soli difensori, con esclusione della parte ricorrente, ad accedere ai documenti acquisiti e a estrarne copia nel rispetto del segreto professionale.