Le norme sulla responsabilità degli amministratori si applicano anche a chi, in assenza di investitura, si sia ingerito nella gestione sociale come amministratore di fatto, purché le funzioni gestorie siano state esercitate con carattere di sistematicità e completezza, che l’attore deve allegare tempestivamente e non per la prima volta in comparsa conclusionale.
Non è amministratore di fatto della s.r.l. subappaltatrice il socio che, quale legale rappresentante dell’appaltatrice committente, ne abbia ottenuto uno sconto sul prezzo, abbia incoraggiato l’amministratore unico a proseguire la commessa o abbia impartito direttive sull’organizzazione dei lavori e sulle modalità di esecuzione ai dipendenti di altre subappaltatrici. Si tratta di attività fisiologica del committente, giustificata anche dalle sue competenze tecniche di architetto, e di comportamenti inidonei a manifestare la volontà della società, tanto più quando i testimoni confermino che i prezzi erano fissati dall’amministratore di diritto.
L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può di per sé fondare la responsabilità risarcitoria dei suoi amministratori verso l’altro contraente ai sensi degli artt. 2395 o 2476, sesto e settimo comma, c.c., che postula fatti illeciti direttamente imputabili a loro comportamento doloso o colposo. Il mancato pagamento di fatture da parte di società terze riconducibili al convenuto legittima, al più, azioni di adempimento o risarcitorie contro quelle società, e la domanda è comunque generica quando non indichi le società inadempienti né alleghi che il convenuto ne fosse amministratore.