Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dalla l. n. 27/2012, mantiene la competenza per territorio in materia societaria nell’ambito della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c., che non annovera il tribunale delle imprese tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. La clausola statutaria che devolva tutte le controversie relative ai rapporti societari, comprese quelle sulla validità delle delibere assembleari, a un determinato foro vale, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., come designazione di un foro esclusivo quando risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, e attrae alla sezione specializzata di quel tribunale l’impugnazione della delibera di revoca per giusta causa dell’amministratore delegato e la conseguente domanda risarcitoria.
Quando l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, il giudice può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e a indicare il giudice competente, assegnando il termine per la riassunzione, senza provvedere sulle spese, la cui regolazione spetta al giudice competente all’esito della lite.