Tra gli obblighi dell’amministratore rientrano la tenuta ordinata della contabilità e la vigilanza sulla sua conservazione, e l’inadempimento può fondarne la responsabilità per i danni al patrimonio sociale o ai creditori; il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui la società chieda all’ex amministratore la consegna della documentazione contabile e sociale, strumentale all’azione di merito ex art. 1713 c.c., va tuttavia rigettato quando risulti che i documenti non sono nella disponibilità del resistente, ma sono custoditi sui server della società o presso il professionista esterno cui era affidata la tenuta della contabilità, e che l’amministratore uscente ha indicato al successore dove reperirli [nella specie, documentazione trattenuta dal fornitore dei servizi amministrativi del gruppo in pendenza di un contenzioso sui compensi con la società], restando salve le sue eventuali responsabilità per l’irregolare redazione della contabilità o per l’omessa vigilanza sul soggetto incaricato.
Il messaggio di posta elettronica e il messaggio WhatsApp sono documenti informatici riconducibili alle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità; la mera contestazione della loro inconferenza non ne impedisce l’utilizzo nel giudizio sommario. La chiamata in causa del terzo detentore è incompatibile con la cognizione sommaria e urgente del procedimento cautelare, tanto più quando il ricorrente fosse stato informato già in fase stragiudiziale della possibilità di agire direttamente contro di esso.