Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una società consortile per le quote associative e i rimborsi spese dovuti dall’impresa associata, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto associativo, superato dalla verificazione grafologica che ne accerti l’autenticità, consente di ritenere provati sia il rapporto sia il credito, quando il creditore abbia prodotto, oltre al contratto, la documentazione non specificamente contestata relativa ai servizi resi [nella specie, assistenza alla partecipazione a gare d’appalto]; il disconoscimento generico della conformità all’originale delle copie fotostatiche non ne preclude l’utilizzabilità, potendo la conformità essere accertata anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito sanziona con la pena pecuniaria dell’art. 220 c.p.c. e che integra abuso dello strumento processuale ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tanto più quando il contratto disconosciuto fosse stato eseguito dallo stesso opponente.