L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha natura unitaria e inscindibile e cumula le azioni della società e dei creditori sociali, sicché può fondarsi sui presupposti dell’una e dell’altra, nel rispetto delle regole e degli oneri probatori propri di ciascuna; compiuta la scelta per ogni singola questione, il curatore ne subisce anche gli aspetti sfavorevoli quanto a prescrizione, prova e danni risarcibili. L’amministratore unico di s.r.l. risponde dei danni cagionati alla società e ai creditori quando siano accertate, anche mediante consulenza tecnica, condotte di mala gestio quali indebiti prelievi di somme sociali, finanziamenti a sé e ai familiari estranei all’oggetto sociale e non rimborsati, incasso di crediti sociali non riversati nelle casse della società e poi stralciati in bilancio come sopravvenienze passive, omesso versamento dei residui decimi del capitale e omesso pagamento di tributi e contributi, con conseguente aggravio di sanzioni, interessi e accessori ammessi al passivo; il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi alle scadenze è uno dei primi doveri dell’amministratore.
L’omessa consegna al curatore delle disponibilità di cassa risultanti dalla contabilità, in assenza di allegazioni idonee a giustificarne l’evoluzione successiva, consente di ritenere che le rimanenze siano andate perse, distrutte o distratte, con corrispondente danno per la società e per i creditori; il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione e interessi, e la condanna conferma il sequestro conservativo concesso ante causam. Il credito verso l’amministratore per un finanziamento eliminato dalla contabilità con una scrittura anomala, che non consente di verificarne il rimborso, si considera non rimborsato; le spese a favore del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in favore dell’Erario.