Le fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, confusoria, per cosiddetto agganciamento o per appropriazione di pregi presuppongono la notorietà del prodotto per il quale si chiede tutela o, comunque, l’idoneità della condotta a indurre il consumatore in errore sull’origine del prodotto e sulla sua riferibilità a un determinato produttore.
Non ricorre la notorietà di un macchinario industriale del quale siano stati venduti soltanto sette esemplari in dieci anni, né il rischio di confusione quando il pubblico di riferimento sia costituito da imprenditori interessati alla funzionalità tecnica e non all’estetica, che in ragione del costo elevato del bene prestano particolare attenzione al marchio del produttore [nella specie, pelatrice industriale per cipolle riprodotta nei suoi elementi estetici da un concorrente e commercializzata dall’ex distributore esclusivo con le medesime didascalie e i medesimi disegni tecnici]. Le analogie tra i prodotti e le modalità di commercializzazione giustificano tuttavia la compensazione delle spese del procedimento cautelare.