Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. l’uso, nel menù di un locale per contrassegnare un panino vegano, di un segno figurativo che riproduce il marchio concesso in licenza, dietro pagamento di royalties, ai soli operatori che aderiscono agli standard di certificazione dell’Associazione Vegetariana Italiana, divergendone solo per l’inserimento in un cerchio. Il rischio di confusione discende dall’ampia diffusione sul mercato di un marchio associato al rispetto di determinati standard qualitativi, perché il segno simile ingenera nel consumatore l’affidamento che la qualità dei prodotti sia stata previamente verificata dal soggetto accreditato a certificarne la conformità.
Il periculum in mora è ravvisabile nello svilimento del marchio, pregiudizio non adeguatamente ristorabile per equivalente. L’inibitoria può essere assistita da una penale commisurata all’entità delle royalties, con un termine per il ritiro del materiale contraffattorio, e la natura anticipatoria della misura impone la liquidazione delle spese secondo la soccombenza.