La legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. spetta ai soci che rappresentano la quota di capitale prevista dalla norma e deve sussistere al momento del deposito del ricorso: difetta di legittimazione, e il ricorso va respinto, il socio escluso dalla compagine sociale con delibera assembleare anteriore alla presentazione della denuncia, che non abbia contestato l’eccezione [nella specie, esclusione deliberata all’unanimità due mesi prima del ricorso]. La rinuncia al ricorso non accettata dai resistenti non consente di dichiarare l’estinzione del procedimento.
L’impossibilità di applicare direttamente l’art. 91 c.p.c. al procedimento camerale, per la mancanza di una sentenza idonea al giudicato, non impedisce l’applicazione analogica della norma, che esprime un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità: le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. sono quindi poste a carico del ricorrente privo di legittimazione, secondo il principio della soccombenza.