La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno estintivo che la priva della capacità di stare in giudizio e integra, se interviene nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita, un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c.: in difetto di dichiarazione in udienza o di notificazione dell’evento da parte del procuratore della società estinta, opera la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, per la quale il difensore continua a rappresentare la parte, la cui posizione processuale resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice, e il processo prosegue tra le parti originarie, senza che rilevi la conoscenza aliunde della cancellazione.
È pertanto errata la decisione del giudice d’appello che, appresa da una nota del difensore della controparte la cancellazione della società opponente intervenuta in corso di causa, ne applichi gli effetti successori e dichiari inammissibile la domanda del creditore opposto perché rivolta contro un soggetto ormai inesistente, addossandogli l’onere di provare che il socio abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 2495 c.c. [nella specie, opposizione a decreto ingiuntivo per forniture di prodotti protesici nell’ambito di un contratto di distribuzione].