La nozione di finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 c.c. comprende i finanziamenti effettuati «in qualsiasi forma», e quindi ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della futura restituzione, compresi il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo che si traducano in un volontario apporto economico del socio tale da consentire alla società di non sostenere immediatamente un costo. Vi rientra pertanto anche la concessione in locazione alla società di un immobile, quando si traduca, in ragione della prolungata mancata riscossione dei canoni, in un volontario e utile apporto economico del socio che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo.
La postergazione opera già durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio, finché perdura la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento o nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, sicché la società, e in caso di fallimento il curatore opponendosi all’ammissione al passivo, deve rifiutarne il rimborso. La regola, dettata per la s.r.l., si estende agli altri tipi sociali, compresa la società in accomandita semplice, quando il socio finanziatore si trovi, per l’assetto dell’ente o per la posizione concretamente rivestita, in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l., coerentemente con la finalità di contrasto della sottocapitalizzazione nominale e con l’art. 2497-quinquies c.c. La degradazione del credito a postergato è compatibile con una prelazione ipotecaria o pignoratizia soltanto in presenza di più creditori postergati.