In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese intervenuta nella pendenza di un giudizio da essa promosso, la regola è la successione dei soci nei residui attivi, compresi i crediti litigiosi, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi la invoca, dimostrando l’inequivoca volontà remissoria e la sua destinazione a uno specifico creditore; nulla vieta tuttavia che l’assemblea, prima dell’estinzione, deliberi una diversa destinazione dei residui attivi e passivi, poiché il fenomeno successorio si determina soltanto all’atto e in dipendenza dell’estinzione e fino a quel momento la società conserva la piena capacità di disporre del proprio patrimonio.
La volontà societaria di dare, prima dell’estinzione, una determinata destinazione alle aspettative creditorie derivanti da un giudizio in corso del quale la società sia parte si forma mediante delibera assembleare adottata con il quorum ordinario, e non richiede la manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell’estinzione, ne diverranno successori quanto al patrimonio ancora in capo alla società, del quale non fanno più parte le aspettative validamente dismesse e trasferite [nella specie, approvazione del bilancio finale di liquidazione di una cooperativa edilizia, senza piano di riparto, sulla base della relazione del liquidatore che proponeva di subentrare personalmente nel giudizio d’appello contro il progettista, assumendone costi e risultati: la liquidatrice è legittimata a riscuotere l’intero credito accertato, e non solo la quota corrispondente alla propria partecipazione, anche in difetto del consenso dei soci assenti regolarmente convocati].