Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore unico di s.r.l., non costituiscono circostanze di esonero né l’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica, fungendo da prestanome di chi gestiva di fatto la società, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato del terzo: l’amministratore che si disinteressa della gestione sociale, prestando copertura alla gestione di fatto altrui o non reagendo ai comportamenti prevaricatori di chi si ingerisce, viene per ciò solo gravemente meno ai doveri dell’incarico, e risponde in solido con l’amministratore di fatto verso la società e i creditori, mentre la ripartizione tra i due rileva solo nei rapporti interni [nella specie, omessa tenuta e consegna delle scritture contabili e mancata adozione dei provvedimenti ex art. 2482-ter c.c. dopo l’azzeramento del capitale].
Il convenuto che chiami in causa l’asserito amministratore di fatto senza formulare nell’atto di chiamata alcuna domanda di responsabilità o di manleva non può proporla per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., trattandosi di domanda nuova; in difetto di domanda anche da parte del curatore, la condanna può essere pronunciata soltanto nei confronti del convenuto.