È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire l’uso di un marchio altrui, sussistendo il requisito della residualità in assenza di un provvedimento cautelare tipico idoneo a impedire il protrarsi della condotta denunciata come concorrenza sleale confusoria.
Mentre per il marchio forte sono illegittime tutte le modificazioni che ne lascino sussistere l’identità sostanziale o il nucleo ideologico, per il marchio debole, costituito da espressioni descrittive o evocative, bastano lievi modificazioni o aggiunte a escluderne la confondibilità; nel marchio complesso la componente figurativa può assumere un ruolo equivalente o prevalente su quella denominativa. Non integra pertanto contraffazione l’inclusione del marchio denominativo debole anteriore in un marchio complesso che presenti una componente figurativa di particolare originalità, idonea ad alterarne il nucleo ideologico e a conferirgli autonoma capacità identificativa [nella specie, marchio “Queen Mania” di una tribute band e segno dell’ex frontman con caratteri di colore diverso e un leone alato coronato inserito nella lettera Q]; la priorità della registrazione non rileva in difetto di allegazione dell’uso effettivo del marchio anteriore.