L’ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare non forma un “giudicato cautelare” opponibile in un diverso procedimento e non preclude una successiva domanda d’urgenza fondata su fatti nuovi e reiterati, tanto più quando le posizioni processuali e sostanziali delle parti risultino invertite rispetto al giudizio precedente.
La tutela del marchio di fatto, che ha per oggetto il segno che contraddistingue il servizio e non il format dell’intrattenimento, presuppone l’accertamento in concreto della sua effettiva utilizzazione e dell’acquisizione di un ruolo distintivo: un uso limitato nel tempo e nello spazio può consolidare al più un preuso locale, inidoneo a invalidare il marchio successivamente registrato da altri, e non consente di invocare la nullità per registrazione in mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i., norma di chiusura riservata alle ipotesi residuali di chi anticipi il deposito per sottrarlo a chi aveva già manifestato l’intento di registrarlo o usurpi un segno la cui notorietà sia in fieri.
Accertata la contraffazione del marchio registrato, l’inibitoria va limitata tenendo conto del consenso implicito all’uso prestato dal titolare per un determinato ambito territoriale, come per il marchio figurativo «Señorita» per serate a tema, riprodotto dai resistenti con la stessa lettera S corsiva e la stessa tilde o in una versione solo «modernizzata», priva di novità, e inibito salvo che per gli eventi nel territorio di Soverato, dove il titolare aveva collaborato con loro; la passata tolleranza non esclude il periculum, che si desume anzi dalla prosecuzione dell’uso anche fuori stagione, con penale per ogni violazione, mentre il numero esiguo e la dimensione locale degli eventi escludono la pubblicazione del provvedimento.