Il permanente e irreversibile contrasto tra i soci, che si riflette sulle scelte gestorie indispensabili e immobilizza l’impresa impedendo l’adozione degli atti necessari alla sua sopravvivenza, come l’approvazione dei bilanci, integra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.; la mancata approvazione anche di un solo bilancio denota in tali circostanze un immobilismo non superabile in tempi brevi [nella specie, s.r.l. partecipata al 50% da due socie in lite, con bilanci dal 2020 al 2024 non approvati].
Quando la necessità di liquidare la società sia già emersa in precedenti assemblee senza esito e l’alta litigiosità tra i soci paritari renda improbabile un accordo sul liquidatore, il tribunale può nominarlo direttamente ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., senza assegnare un termine alla società, e dichiarare il decreto immediatamente efficace nell’interesse dei creditori e della società.