Non costituiscono informazioni segrete, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che vi avevano accesso con proprie credenziali, i dati dei clienti da loro seguiti, che sono sempre nella disponibilità dei clienti stessi e che il consulente è anzi tenuto a conservare ai sensi dell’art. 160 del regolamento Consob n. 20307/2018; né ricorre la violazione del diritto sui generis del costitutore della banca dati ex art. 102-bis l.d.a., che richiede l’estrazione della totalità o di una parte sostanziale della banca dati, quando i dati estratti riguardino solo i clienti già seguiti dai convenuti.
L’acquisizione di clienti del concorrente, se attuata con modalità lecite, non integra concorrenza sleale: va respinta la domanda dell’intermediario contro gli ex consulenti passati a una banca concorrente, rimasta estranea al giudizio, quando non sia allegato né provato che i dati copiati siano stati utilizzati per sviare i clienti o abbiano attribuito un vantaggio competitivo, essendo notorio che il cliente segua il consulente di fiducia [nella specie, clienti che avevano contattato di propria iniziativa i convenuti dopo la comunicazione del loro recesso]. La copiatura e la cancellazione dei file dai computer aziendali e l’inottemperanza all’ordine di esibizione, condotte contrarie a correttezza che hanno dato causa alla lite, giustificano la compensazione delle spese.