Chi invoca la finzione di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. deve provare sia il mancato avveramento della condizione sia la sua imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento.
Assolto tale onere, la condizione sospensiva cui era subordinato l’obbligo di acquistare la partecipazione del socio uscente si considera avverata dal momento in cui la condotta della controparte ne ha impedito il verificarsi, e da quel momento decorrono le scadenze del pagamento pattuito: il giudice può quindi pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento della quota, subordinandone l’effetto al pagamento dell’intero corrispettivo, anziché replicare il pagamento rateale previsto dal contratto, quando tutte le rate risultino ormai scadute [nella specie, transazione tra fratelli per l’uscita da società di famiglia, con obbligo di acquisto di un terzo di una s.a.s. immobiliare e condizione frustrata fino alla dichiarazione di fallimento di altra società del gruppo].