Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare la documentazione sociale (art. 2476, co. 2 c.c.) è limitato al diritto di ricevere informazioni e di consultare documentazione che sia nella effettiva disponibilità degli amministratori, sicché il socio di una s.r.l. non può pretendere che l’amministratore rediga su sua richiesta relazioni scritte, o comunque che sia onerato da ulteriori obblighi di facere rispetto a quanto strettamente necessario per garantire, secondo i normali canoni di diligenza, un flusso ordinato e regolare di informazioni orali, e ciò in particolare in occasione dello svolgimento delle assemblee ovvero a fronte di specifiche richieste da parte del socio, previo appuntamento e compatibilmente con il normale andamento della vita sociale.
Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare la documentazione sociale (art. 2476, co. 2 c.c.) è limitato al diritto di ricevere informazioni e di consultare documentazione che sia nella effettiva disponibilità degli amministratori, sicché l’amministratore non può evidentemente essere gravato dall’obbligo di consegnare documentazione che non è in suo possesso, temporaneamente o per giustificate ragioni.