La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490, comma 6, c.c. per le società che non depositano il bilancio per tre esercizi: i rapporti ancora pendenti sono regolati da un fenomeno lato sensu successorio, per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità pendente societate, e i beni e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi.
Ne consegue che va accertata la proprietà in capo all’unico socio degli immobili rimasti formalmente intestati alla s.r.l. cancellata [nella specie, terreni in provincia di Milano, con cancellazione intervenuta nel 2019]; la mancata opposizione del resistente e la natura di mero accertamento del giudizio giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.