La dissimulazione dello stato di insolvenza consiste in un fatto positivo, ossia un fatto che pur senza assumere le caratteristiche degli artifizi o dei raggiri è tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, così da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dell’agente.
L’azione prevista dall’art. 2476, co. 7, c.c. presuppone che il danno investa in via immediata il patrimonio del socio o del terzo e non costituisca riflesso di un pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale. Integra danno diretto risarcibile al creditore quello derivante dalla condotta degli amministratori che, nella consapevolezza dello stato di crisi della società e della propria incapacità di adempiere, continuino ad inoltrare ordini al fornitore, così determinando l’esecuzione di prestazioni destinate a rimanere impagate. Non esclude la responsabilità la deduzione che gli ordini siano stati trasmessi per errore dai dipendenti, posto che rientra nei compiti degli amministratori la vigilanza sull’andamento della società e sull’operato dei propri incaricati.
La legittimazione ad esercitare l’azione per il risarcimento del danno arrecato direttamente al proprio patrimonio spetta al creditore che si assume danneggiato e non è assorbita dalla legittimazione riconosciuta al curatore dall’art. 146 l. fall. per le azioni di responsabilità di pertinenza della società e della massa; ciò tanto più quando la procedura fallimentare si sia definitivamente chiusa senza che il curatore abbia agito in giudizio.
Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (art. 460 co.5 c.p.p), tuttavia lo stesso può essere utilizzato come argomento di prova ai fini della sussistenza della responsabilità dei singoli amministratori della società, che dunque devono esser ritenuti solidalmente responsabili.
Il dolo del reato di insolvenza fraudolenta, e con esso la consapevolezza dello stato di crisi in capo agli amministratori, può essere desunto dall’avere costoro contratto nuove obbligazioni malgrado dalla nota integrativa al bilancio emergesse la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, integrativa di causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., senza conformarsi al disposto dell’art. 2486 c.c., nonché dagli atti preordinati alla dismissione dell’impresa, quali la concessione in uso del marchio sociale ad un terzo e la successiva presentazione di una domanda di concordato con riserva volta a paralizzare l’azione esecutiva del creditore. Non esclude la responsabilità la deduzione che lo stato di crisi fosse a tutti noto, giacché la sua conoscenza avrebbe a maggior ragione dovuto trattenere gli amministratori dal contrarre ulteriormente, né sono opponibili al terzo indici di crisi che non consistano in circostanze pubbliche da chiunque conoscibili, e in particolare il bilancio d’esercizio depositato presso il registro delle imprese in epoca successiva all’assunzione delle obbligazioni.