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Tribunale di Milano, 22 Giugno 2025, n. 5078/2025

Annullamento della transazione e incapacità naturale

Tribunale di Milano, 22 Giugno 2025, n. 5078/2025
Annullamento della transazione e incapacità naturale

L’azione di annullamento della transazione in ragione della temerarietà della lite che con essa le parti hanno composto presuppone la simultanea ricorrenza dell’elemento oggettivo dell’assoluta e obiettiva infondatezza della pretesa o della contestazione fatta valere da una delle parti – in aderenza alla necessità che il rapporto da cui scaturisce la transazione sia una res dubia, vi sia cioè incertezza sui reciproci diritti derivante anche solo dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti – e dell’elemento soggettivo della malafede della medesima parte nel sostenere la propria pretesa o la propria contestazione nonostante la consapevolezza della sua infondatezza; è sufficiente anche solo l’inesistenza di uno dei due presupposti a determinare l’infondatezza della domanda. Qualora la lite composta con la transazione abbia ad oggetto l’interpretazione di una scrittura di garanzia redatta con linguaggio atecnico ed involuto, dalla quale discendono divergenti valutazioni in ordine all’autonomia dell’impegno rispetto ad un’obbligazione principale inesigibile e postergata, le contestazioni mosse nel giudizio transatto non possono essere ritenute assolutamente ed obiettivamente infondate. La malafede rilevante ai sensi dell’art. 1971 c.c. deve inoltre riguardare il contraente al quale è ascritta la temerarietà della lite composta ed essere riferibile a chi ne ha manifestato la volontà nella stipulazione, non potendo essere desunta dal comportamento del rappresentante di altro soggetto, pure parte dell’accordo transattivo o della lite transatta.

L’annullamento dei contratti in ragione della incapacità naturale di uno dei contraenti può essere pronunciato allorché per il pregiudizio che ne deriva alla persona incapace di intendere e volere o per la qualità del contratto o per altre circostanze risulti la malafede dell’altro contraente. L’annullamento di un contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti presuppone, pertanto, l’accertamento rigoroso della sussistenza al momento della stipulazione del contratto:
a) di uno stato patologico di alterazione delle facoltà mentali o psichiche che possa aver ostacolato la valutazione del contenuto o degli effetti del negozio e la formazione di una volontà cosciente da parte di uno dei due contraenti;
b) la consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva della controparte.
Al riguardo, infatti, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428, secondo comma, c.c., non è richiesta, a differenza dell’ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della malafede dell’altro contraente; quest’ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa, in ragione della tutela dell’affidamento dell’altro contraente quanto alla validità del contratto.

Allorché l’annullamento di una transazione plurilaterale sia domandato in via riconvenzionale al solo fine di paralizzare la domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. proposta da uno soltanto dei contraenti, non sussiste litisconsorzio necessario con le altre parti dell’accordo, estranee all’esecuzione coattiva dell’impegno traslativo, potendo l’accertamento della causa di invalidità essere compiuto nei confronti dei terzi in via meramente incidentale, con effetti che non si estendono ad essi e senza che questi ne subiscano pregiudizio, stante l’inidoneità dell’accertamento incidentale a costituire giudicato nei loro confronti.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro: RG 910 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/08/2026
Massima a cura di: Olga Cosentino
Olga Cosentino

Avvocato operante a Milano, si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario. Ha maturato esperienza nell'ambito del contenzioso societario, delle operazioni straordinarie, della contrattualistica d'impresa e del restructuring, con particolare attenzione ai profili di responsabilità degli organi sociali, alle impugnazioni di delibere assembleari e alla crisi d'impresa. Assiste società e investitori italiani e internazionali. Laureata in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli nel 2022.

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