L’inadempimento contrattuale della società non fonda di per sé la responsabilità degli amministratori verso il terzo contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., che richiede la prova di una loro condotta dolosa o colposa, del danno diretto e del nesso causale; prima ancora, grava sull’attore l’onere di allegare specificamente i profili per i quali la condotta degli amministratori violerebbe obblighi gestori, pena il rigetto della domanda.
La mera reticenza sulla situazione di crisi è priva di efficacia decettiva quando il fornitore abbia consapevolmente assunto il rischio di insolvenza, disponendo dei bilanci che evidenziavano rilevanti perdite e continuando le forniture nonostante fatture scadute e insolute; il silenzio è inoltre giustificato dal perseguimento di concrete prospettive di risanamento o di cessione dell’azienda in funzionamento, in coerenza con i doveri di solidarietà che il diritto della crisi impone ai creditori [nella specie, cessione del ramo d’azienda per 17 milioni di euro e riparto del 40% ai chirografari]. Non integra compimento di operazioni incompatibili con la liquidazione virtuale la prosecuzione dell’attività con patrimonio netto ancora ampiamente positivo.