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Tribunale di Napoli, 9 Aprile 2025

Diritto di controllo del socio di s.r.l.: contenuto, limiti di correttezza e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Tribunale di Napoli, 9 Aprile 2025
Diritto di controllo del socio di s.r.l.: contenuto, limiti di correttezza e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Il diritto del socio non amministratore di s.r.l., di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, attribuisce a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della partecipazione detenuta, un incisivo potere di controllo sulla gestione sociale, volto a consentire una piena conoscenza dell’andamento dell’impresa, anche in funzione dell’esercizio di ulteriori diritti e facoltà, quali l’esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, l’esercizio del diritto di recesso e del diritto di voto; esso è esercitabile senza necessità di specifica motivazione e senza che il socio sia tenuto a dimostrare l’utilità della richiesta rispetto a un proprio interesse individuale.
Il diritto di controllo riconosciuto al socio si articola nel diritto di informazione e nel diritto di consultazione. Il primo comprende le notizie sullo svolgimento degli affari sociali, le informazioni sull’andamento generale dell’impresa e quelle relative a singoli affari, intrapresi o da intraprendere; il secondo si estende non solo ai libri sociali obbligatori, ma all’intera documentazione amministrativa, contabile e fiscale, anche detenuta presso terzi, idonea a fornire elementi utili sulle scelte gestorie e strategiche della società, comprensiva della facoltà di estrarne copia. Tale diritto non incontra limiti temporali e permane per tutta la durata del rapporto sociale, in quanto inerente alla qualità di socio.

L’esercizio del diritto di controllo è soggetto ai limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, dovendo essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. In tale prospettiva, il giudice può modulare le modalità di accesso, mediante l’oscuramento di dati o mediante l’ausilio di professionisti, con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti. L’interesse del socio cessa di essere tutelato quando l’esercizio del diritto è connotato da finalità meramente emulative o qualora si riscontri l’animus nocendi del socio, nel qual caso sussiste in capo agli amministratori un obbligo di negare l’accesso alle informazioni e ai documenti sociali.

In caso di ingiustificato diniego da parte dell’organo amministrativo, il diritto del socio è tutelabile anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; ai fini del fumus boni iuris è sufficiente la dimostrazione della qualità di socio e della mancata soddisfazione della richiesta di accesso alla documentazione sociale, mentre il periculum in mora è configurabile in re ipsa, in quanto il protrarsi del diniego di ispezione frustra l’attualità del controllo e ne compromette l’effettività medio tempore. [nella specie, ordinata la consultazione ed estrazione di copia di verbali, fatture, registri IVA, contratti con soci e familiari ed estratti conto degli esercizi dal 2019 al 2025, con attuazione alla presenza dell’ufficiale giudiziario].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Adriano Del Bene
Registro: RG 2254 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Nicola Pigliacampo
Nicola Pigliacampo

Giurista d’impresa con esperienza in gruppi aziendali e studi legali, anche internazionali. Cultore della materia in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Cagliari.

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