È sospendibile la delibera assembleare di s.r.l. che escluda un socio quando l’esclusione non figuri tra gli argomenti all’ordine del giorno [indicante soltanto l’approvazione del bilancio e le «varie ed eventuali»]. Anche quando lo statuto escluda il diritto del socio escludendo di partecipare all’assemblea che delibera sulla sua esclusione, il principio di buona fede impone di informarlo preventivamente dell’argomento, perché solo così egli può far valere le proprie ragioni e prepararsi a contestare la decisione.
Integra il *fumus* di una esclusione abusiva la delibera che si limiti a richiamare in modo generico e stilistico le clausole statutarie sull’esclusione, senza indicare condotte concrete del socio idonee a integrarle, specie quando sia adottata [lo stesso giorno dell’approvazione del bilancio, dopo che il tribunale abbia accertato l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea] al solo fine di eludere lo scioglimento della società per il persistente dissidio tra i soci.
Nella comparazione dei pregiudizi ai fini della sospensione della delibera di esclusione del socio prevale il danno del socio escluso, che perde ogni diritto inerente alla partecipazione, perché per la società la sospensione comporta soltanto la reviviscenza del dissidio tra i soci, destinato a sfociare nella liquidazione senza pregiudizio per il patrimonio sociale.