La clausola compromissoria statutaria è opponibile, oltre che alla società e agli amministratori, al curatore che eserciti ai sensi dell’art. 146 l. fall. l’azione sociale di responsabilità, subentrando nella posizione della società: per tale azione il tribunale è incompetente in favore degli arbitri. Resta invece la competenza del tribunale sull’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. esercitata dal curatore, poiché la clausola non è opponibile ai creditori, terzi rispetto al contratto sociale.
L’azione dei creditori può quindi essere decisa nel merito anche quando quella sociale sia devoluta agli arbitri [nella specie, condanna dell’amministratore di una s.p.a. al risarcimento di circa 1,95 milioni di euro per atti distrattivi, con rivalutazione e interessi da ciascun atto; respinta la domanda per lite temeraria].