Nel preliminare di cessione dell’intero capitale di una s.r.l. immobiliare i promittenti venditori costituiscono una parte complessa ma unitaria, perché l’impegno di ciascuno riguarda l’intero capitale e non la sola propria quota, e i dissidi interni a ciascuna parte, tra i soci della società veicolo acquirente o tra i soci della società bersaglio, sono inopponibili alla controparte. Il recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. spetta soltanto al contraente adempiente, sicché è illegittimo il recesso di tutte le parti quando al rogito non si presentino né la promissaria acquirente, priva della liquidità per pagare il prezzo pur avendo escluso ogni condizione di finanziamento, né una parte dei promittenti venditori, che per essere anche soci della società veicolo impediscano l’offerta dell’intero capitale.
Quando entrambe le parti di un contratto preliminare assistito da caparra confirmatoria chiedano l’accertamento della legittimità del proprio recesso, o la risoluzione per inadempimento dell’altra, il giudice deve prendere atto della comune volontà di sciogliere il vincolo, pur fondata su premesse contrastanti, e dichiararne lo scioglimento, pronunciando sulle sole domande restitutorie sottese alla richiesta del doppio della caparra. Non è perciò tardiva la domanda subordinata di accertamento dello scioglimento proposta dall’attrice in prima udienza, e i promittenti venditori sono condannati a restituire quanto ricevuto, senza interessi in difetto di domanda trattandosi di debito di valuta, con compensazione parziale delle spese per la reciproca soccombenza.