Il marchio debole, dotato di bassa capacità distintiva, è tutelato soltanto nei suoi specifici elementi di differenziazione, dovendo le espressioni generiche e descrittive restare a disposizione di chiunque: anche una lieve differenziazione basta a escludere il rischio di confusione con il segno che presenti elementi di somiglianza [nella specie, domanda di contraffazione respinta per la presenza di elementi grafici differenti e mai sovrapponibili nei segni di due caffetterie].
Integra concorrenza sleale, e giustifica l’ordine di rimozione su domanda riconvenzionale, il mantenimento sulla propria pagina Facebook dell’indirizzo del locale ormai gestito da un’altra impresa, in assenza di un legittimo interesse e di qualsiasi precisazione che il precedente esercizio non è più operativo in quel luogo, trattandosi di un’indicazione idonea ad alterare la chiarezza e la trasparenza commerciale.