Costituisce concorrenza sleale nella figura dello storno di dipendenti l’assunzione, da parte di un imprenditore, di un lavoratore precedentemente legato ad un suo concorrente solo nella misura in cui detta assunzione sia avvenuta al preciso scopo di danneggiare l’altrui impresa.
Per stabilire se ricorre l’animus nocendi occorre verificare che l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.
Sono indicatori oggettivi sintomatici di una condotta di storno di dipendenti: la quantità di personale stornato, avuto riguardo alle dimensioni dell’impresa; la posizione dei dipendenti stornati e il loro grado di fungibilità; l’utilizzazione ai fini dello storno dell’opera di dirigenti del concorrente; la sussistenza di un patto di non concorrenza in capo ai lavoratori stornati; i metodi adottati per convincere i dipendenti a passare all’impresa concorrente; la concentrazione temporale degli episodi di storno; la concentrazione geografica dei lavoratori stornati.
Va respinta la domanda della società di gestione del risparmio contro la banca concorrente e il consulente finanziario passato alla sua rete quando, pur provata l’attività del capo del gruppo nel convincere i colleghi a trasferirsi con incentivi proporzionati alle masse patrimoniali spostate, il recesso simultaneo di nove consulenti non abbia messo a rischio la continuità aziendale né provocato uno choc non riassorbibile con un’adeguata organizzazione, incidendo per percentuali modeste sulla rete e sulle masse gestite. Non è di per sé sleale che i clienti seguano il consulente di fiducia, esercitando la libertà di allocare i propri risparmi, né che le richieste di disinvestimento siano predisposte dai consulenti, e rileva l’assenza di patti di non concorrenza, mentre gli episodi precedenti, distribuiti in un arco temporale ampio, non denotano un disegno unitario. La legittimazione passiva del consulente, convenuto per una condotta propria in concorso con la banca, va valutata sulla base della prospettazione dell’attore e non della titolarità effettiva del rapporto, ed esclusa la slealtà della banca cade anche il suo concorso.