Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., solo se interviene entro un termine definito, da individuare per analogia nei novanta giorni previsti per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.: quando lo scioglimento sia deliberato o iscritto oltre tale termine, il recesso si consolida e il diritto alla liquidazione della quota si cristallizza.
L’ex socio, o i suoi eredi, diviene così terzo rispetto alla compagine sociale, e il credito alla liquidazione della quota va soddisfatto nella liquidazione come credito di terzi, autonomo rispetto al riparto finale tra i soci e non condizionato dalle vicende gestorie successive [nella specie, condanna della s.r.l. in liquidazione al pagamento del valore della quota, con rivalutazione e interessi].