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Tribunale di Firenze, 16 Gennaio 2026

Recesso dalla s.r.l. consolidato prima dello scioglimento: il receduto è creditore terzo nella liquidazione

Tribunale di Firenze, 16 Gennaio 2026
Recesso dalla s.r.l. consolidato prima dello scioglimento: il receduto è creditore terzo nella liquidazione

Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., solo se interviene entro un termine definito, da individuare per analogia nei novanta giorni previsti per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.: quando lo scioglimento sia deliberato o iscritto oltre tale termine, il recesso si consolida e il diritto alla liquidazione della quota si cristallizza.

L’ex socio, o i suoi eredi, diviene così terzo rispetto alla compagine sociale, e il credito alla liquidazione della quota va soddisfatto nella liquidazione come credito di terzi, autonomo rispetto al riparto finale tra i soci e non condizionato dalle vicende gestorie successive [nella specie, condanna della s.r.l. in liquidazione al pagamento del valore della quota, con rivalutazione e interessi].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 4653 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Avvocato. Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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