L’inerzia pluriennale dell’organo amministrativo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, accompagnata dall’assenza di una sede effettiva, dal mancato assolvimento degli oneri fiscali e dalla mancata collaborazione con l’ispettore giudiziale, integra gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. e rende concreto il pericolo di danno per una società priva di un organo gestorio che ne preservi il patrimonio; la mancata redazione o approvazione del bilancio fa venir meno il principale strumento di misura della situazione patrimoniale e finanziaria, e anche il rispetto delle regole sugli adeguati assetti organizzativi è funzionale a evitare un danno potenziale.
Ne consegue la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario per sei mesi, con il compito di ricostruire l’andamento della società, predisporre i bilanci, convocare le assemblee e pagare i tributi, rimettendo alla sua valutazione l’azione sociale di responsabilità; spese del procedimento e dell’ispezione a carico dell’amministratore revocato [nella specie, ricorso del custode giudiziario del 25% delle quote pignorate].