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Tribunale di Venezia, 5 Agosto 2025

Pagamenti preferenziali durante la composizione negoziata: responsabilità degli amministratori e sequestro ex art. 255 CCII

Tribunale di Venezia, 5 Agosto 2025
Pagamenti preferenziali durante la composizione negoziata: responsabilità degli amministratori e sequestro ex art. 255 CCII

L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c. sia l’azione ex art. 2394 c.c. dei creditori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che, nel proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori, il curatore può avvalersi delle agevolazioni probatorie proprie della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società. In tal senso, il curatore dovrà limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

L’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da parte della società non elide l’obbligo di rispettare la par condicio creditorum, poiché l’imprenditore (e quindi gli amministratori nelle società) deve gestire il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori ed evitare atti che ne sacrifichino ingiustamente gli interessi; il dovere di salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività non giustifica pagamenti in violazione della par condicio creditorum. La mancata opposizione dell’esperto o la mancata iscrizione del dissenso nel registro delle imprese non hanno, di per sé, alcuna valenza esimente sul piano della responsabilità degli amministratori per pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum.

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora può desumersi alternativamente da elementi oggettivi, quali la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito, o da elementi soggettivi, quali il compimento di atti distrattivi del patrimonio; è sufficiente la presenza anche di uno solo di tali elementi. La gravità degli illeciti gestori costituisce elemento idoneo a fondare il periculum in mora, poiché rende verosimile che gli amministratori non preserveranno i propri patrimoni al fine di soddisfare le ragioni creditorie.

Nelle obbligazioni solidali, la verifica del periculum in mora si compie con riferimento alla consistenza del patrimonio del singolo condebitore contro il quale si procede, e non alla somma dei patrimoni di tutti i coobbligati, in coerenza con la funzione della solidarietà passiva di agevolare la soddisfazione del creditore. [nella specie, sequestro esteso fino a 1.382.000 euro contro gli amministratori di una s.p.a. per pagamenti preferenziali eseguiti durante la composizione negoziata, a modifica del decreto emesso inaudita altera parte, con nomina del custode delle quote di altra società].

Data Sentenza: 05/08/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro: RG 7734 / 2025
Allegato:
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Data: 26/09/2026
Massima a cura di: mcom23
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