L’inerzia pluriennale dell’organo amministrativo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, accompagnata dall’assenza di una sede effettiva, dal mancato assolvimento degli oneri fiscali e dalla mancata collaborazione con l’ispettore giudiziale, integra gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. e rende concreto il pericolo di danno per una società priva di un organo gestorio che ne preservi il patrimonio; la mancata redazione o approvazione del bilancio fa venir meno il principale strumento di misura della situazione patrimoniale e finanziaria, e anche il rispetto delle regole sugli adeguati assetti organizzativi è funzionale a evitare un danno potenziale.
Sul ricorso del custode giudiziario di un quarto delle quote pignorate, e nominato alla società un curatore speciale per il conflitto di interessi con l’amministratore resistente, il tribunale può interrompere l’ispezione divenuta inutile per l’impossibilità di qualsiasi contatto con l’amministratore, senza tener conto delle note depositate da un difensore privo di procura. Ne consegue la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario per sei mesi, con il compito di ricostruire l’andamento della società, predisporre i bilanci, convocare le assemblee e pagare i tributi, rimettendo alla sua valutazione l’azione sociale di responsabilità; le spese del procedimento e dell’ispezione sono poste a carico dell’amministratore revocato.