L’impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento contro la società, è improcedibile a seguito dell’intervenuta declaratoria di fallimento in corso di causa, rientrando nella competenza del Tribunale fallimentare o, più in generale, della procedura sia le domande di condanna sia quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Il creditore è tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori.
L’interesse ad agire del socio all’impugnazione dei bilanci non può fondarsi sulla generica prospettazione di voler esercitare azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, ove l’azione sia stata originariamente rivolta ad ottenere una condanna della società. In ogni caso, a seguito della declaratoria di fallimento, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, sia l’azione sociale sia quella dei creditori.
La prospettazione, solo in comparsa conclusionale, di voler utilizzare il titolo fuori dal concorso o contro la società tornata in bonis è tardiva e comunque generica, gravando su chi agisce l’onere di dedurre specificamente il perdurante interesse alla domanda in vista della chiusura del fallimento [nella specie, domande del socio contro la s.r.l. in liquidazione dichiarata fallita in corso di causa].