Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., la denunzia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. spettante al trust quale socio, perché durante l’esecuzione del trust non vanta un credito nei confronti del trustee, avendo diritto soltanto all’attribuzione del fondo al suo scioglimento, e perché la surrogatoria presuppone diritti e azioni a contenuto patrimoniale.
La denunzia ex art. 2409 c.c. mira infatti a verificare l’attività gestoria a tutela degli interessi della società o delle controllate, restando estraneo all’istituto il danno che possa subire il socio, e la legittimazione è attribuita dalla norma a soggetti tassativamente indicati; la tutela del beneficiario resta affidata agli strumenti propri della disciplina del trust, come la richiesta di rimozione o revoca giudiziale del trustee, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 24 Cost.