La causa di scioglimento ex art. 2272, n. 2, cod. civ., consistente nella impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, sussiste non già allorquando la società versi in situazione di difficoltà o di crisi finanziaria o svolga attività antieconomica, ma solo quando lo svolgimento dell’attività sia divenuto oggettivamente impossibile, per opporvisi ostacoli di natura giuridica o fattuale non risolvibili.
I dissidi tra i soci sono rilevanti solo e soltanto in quanto si risolvano nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale nei termini appena indicati, mentre è irrilevante il dissidio che non determina quell’impossibilità e solo, invece, difficoltà economiche o mancanza di redditività, tantomeno quando esso appare risolvibile, ad esempio con l’estromissione del socio inadempiente. [nella specie, società di fatto tra fratelli per la gestione di un negozio di ottica e di uno di telefonia, quest’ultimo in perdita e sopprimibile senza compromettere l’attività redditizia].