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Tribunale di Firenze, 27 Ottobre 2025

Limiti al diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore

Tribunale di Firenze, 27 Ottobre 2025
Limiti al diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore

L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, con facoltà di estrarne copia a proprie spese. Tale diritto di controllo si estende sia alle informazioni sull’andamento generale della società e sui singoli affari sia alla consultazione di tutti i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, anche se presso terzi. Nonostante sia riconosciuta la natura di diritto soggettivo potestativo, funzionale all’esercizio del potere di vigilanza del socio estraneo alla gestione, l’esercizio del diritto incontra limiti interni derivanti dai principi di buona fede e correttezza, dovendo il socio astenersi da condotte abusive, ostruzionistiche o contrarie all’interesse sociale, nonché da richieste ispettive prive di effettiva utilità informativa o finalizzate a ostacolare l’attività sociale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 27/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Grasselli
Registro: RG 11377 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/06/2026
Massima a cura di: Margherita Gasparetto
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