Integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., la situazione di stallo decisionale di una società a responsabilità limitata derivante dalla deliberata e sistematica diserzione, da parte del socio unico, delle assemblee convocate per la messa in liquidazione della società. In tale ipotesi, qualora l’organo amministrativo sia conseguentemente impossibilitato a compiere gli adempimenti necessari per avviare la liquidazione, spetta al Tribunale, su ricorso dell’amministratore, non solo accertare e dichiarare la suddetta causa di scioglimento, ma anche provvedere direttamente alla nomina di un liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. [nella specie, socio unico fiduciario che aveva disertato l’assemblea convocata per la messa in liquidazione e comunicato il proprio disinteresse per la società, rimasto contumace; decreto dichiarato immediatamente efficace].